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14/04/2020

Covid-19 - Interventi a favore della “liquidità” per imprese e professionisti.

Provvedimenti in tema di #coronavirusItalia

Dottor La Rosa, siamo al secondo appuntamento con lei e la ringraziamo per la sua disponibilità, in questo percorso che tende a chiarire alcuni dei provvedimenti che il Governo ha messo in campo, per sostenere le attività economiche a fronte delle misure adottate per contenere il diffondersi del virus. Dopo annunci e decreti, pare che finalmente siano presenti anche provvedimenti destinati ai professionisti, il cosiddetto mondo delle ‘partite IVA’, quindi. Può spiegarci nel concreto cosa è stato previsto?

L’ultimo D.l. 8/4/2020 n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, prevede una serie di misure volte ad alleviare gli effetti della crisi di liquidità conseguente al lock down.

Nell’ordine, per quanto di interesse. L’art. 18 dispone la sospensione di taluni versamenti periodici (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l’assicurazione obbligatoria) cadenti nei mesi di aprile e di maggio 2020.

Tale intervento riguarda gli esercenti attività di impresa, gli artisti e i professionisti - con il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato Italiano - che abbiano sofferto una sostanziale riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

In particolare, per i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, tale riduzione deve essere pari ad almeno al 33% e misurata con riferimento al corrispondente mese del precedente periodo di imposta, e quindi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (per i versamenti di aprile) e/o del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (per i versamenti di maggio).

Per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, la predetta riduzione deve essere pari ad almeno al 50%.

A chiusura, è previsto che la sospensione in parola operi anche per le imprese, artisti e professionisti che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (difettando in questi casi il parametro di riferimento).

I beneficiari di dette sospensioni dovranno effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 di giugno 2020. In alternativa, potranno adempiere in un numero massimo di 5 rate mensili di pari importo, con versamenti a decorrere dal prossimo giugno.

Un ulteriore piccolo differimento, beninteso non gratuito, potrebbe essere guadagnato ricorrendo al ravvedimento ex artt. 13 e 13-bis del D.lgs. 472/1997, considerando il 30 giugno quale termine di scadenza dell’adempimento omesso, e non quello originario prorogato.

Ritengo tale interpretazione ragionevole e aderente alla ratio legis, tuttavia ragioni di cautela suggeriscono di attendere i chiarimenti della prassi ufficiale.

Dottore, oltre al ricordato differimento, che si traduce in vantaggio effettivo in ipotesi di elevato fatturato o di presenza di dipendenti, è previsto altro per le categorie professionali?

Segnalo altro vantaggio, contemplato nel successivo art. 19, in favore dei contribuenti che nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17/3/2020 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Tali soggetti, per i ricavi/compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020, possono chiedere ai loro clienti (sostituti di imposta) di pagare le spettanze senza operare le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973 (tra cui, ritenute su redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia o mediazione). A tal fine, gli interessati devono emettere fattura senza indicazione della ritenuta e rilasciare al cliente una apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi/compensi sono esentati dalla ritenuta ai sensi del citato art. 19 (cfr. Ag. Entrate circ. 3/4/2020 n. 8/E, pt. 1.13, per la precedente analoga agevolazione di cui all’abrogato art. 62, comma 7, D.l. 18/2020).

Le ritenute de quibus dovranno poi essere versate a cura del percipiente, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 di luglio 2020, oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio.

Anche in questo caso dovrebbe essere possibile accedere al ravvedimento (da parte del percipiente) nei termini innanzi specificati, considerato peraltro che, nella fattispecie, l’obbligazione di versamento sorge in capo a altra e diversa persona (il sostituito e non il sostituto).

Inoltre, a mente dell’art. 21 del D.l. 23/2020, i versamenti nei confronti della P.A., già prorogati al 20 marzo scorso dall’art. 60 del D.l. 18/2020, sono considerati tempestivi (i.e. non sono dovuti né sanzioni né interessi) se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Altra opportunità, sostanziosa per i redditi medio-alti, è recata dall’art. 20 del D.l. 23/2020.

Grazie a tale art. 20, gli acconti IRPEF, IRES e IRAP riferiti al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 potranno essere versati in misura ridotta, senza aggravio di sanzioni e interessi, purché quanto versato non sia inferiore all’80% di quello che avrebbe dovuto essere ordinariamente versato a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

In pratica, è possibile determinare tali acconti sulla base del metodo previsionale considerando l’80% (anziché il 100%) di quanto risulterebbe dovuto dalla dichiarazione del corrente periodo, e versare il residuo a distanza di circa un anno, secondo le scadenze stabilite per il saldo delle imposte.

FDB