
22/02/2021
Rettifica valori immobiliari tramite Quotazioni del Listino Ufficiale BIR
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La Cassazione conferma la validità delle rettifiche di valore, in caso di accertamento, effettuate sulla base del Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma. Cerchiamo di capire in quale contesto e come applicare le quotazioni.
Riprendiamo un interessante
approfondimento apparso sulla rubrica Norme e Tributi Plus de Il Sole 24 Ore, a
firma di Francesco Machina Grifeo (17/02/2021): in materia di accertamento
tributario, in tema di imposizione immobiliare, la Corte di Cassazione, con
Ordinanza n.4141 depositata lo scorso 17 febbraio 2021, ha reputato legittima
la rettifica dei valori in base alle Quotazioni del Listino Ufficiale della
Borsa immobiliare di Roma, oltre a quelli dell’OMI.
L’indicazione scaturisce
dall’esame del ricorso presentato contro la Commissione Tributaria Regionale
del Lazio, da una società che contestava l’applicazione dei valori immobiliari
fissati come base per la tassazione di un immobile uso autorimessa.
“Per la Sezione tributaria è
vero che l'accertamento di un maggior reddito "non può fondarsi esclusivamente sulla esistenza di
uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di
compravendita ed il valore normale del bene, quale risulta dalle quotazioni
OMI"; tuttavia, nel caso di specie, l'avviso di accertamento "non è fondato solo sui valori
OMI ma anche sul fatto che essi corrispondevano a quelli che si evincevano
dalle quotazioni del listino ufficiale della Borsa Immobiliare di
Roma e da indagini finanziarle".”, prosegue il redattore
dell’articolo.
E’ però necessario chiarire alcuni aspetti legati a questa vicenda in particolare, che ci aiuta a definire in via generale quale sia l’apporto delle Quotazioni contenute nel Listino Ufficiale BIR, in ambito di valori di mercato.